Cassazione penale, sez. V, 15 febbraio 2008, n. 7326
La S.C. ha stabilito che il trasferimento di risorse infragruppo (ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale) quando venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 216 della legge fallimentare.
Tale norma punisce, tra le altre, la condotta dell’imprenditore che, se dichiarato fallito, abbia «distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni».
Considerato che due diverse società, pur appartenendo allo stesso Gruppo, conservano personalità giuridiche distinte ne deriva che i creditori della società depauperata mai potrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società all’altra.
La garanzia dei creditori, rappresentata principalmente dal patrimonio sociale, viene pertanto inevitabilmente ridotta in ragione di detti trasferimenti.
Neppure con la riforma del diritto societario e l’introduzione del 3 comma dell’art. 2634 c.c (per cui la responsabilità degli amministratori per operazioni in conflitto con gli interessi della società è esclusa se le operazioni sono compiute a vantaggio di una società collegata o del gruppo, purché siano compensate da corrispettivi vantaggi, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo) porta ad escludere la bancarotta distrattiva.
La presenza di un gruppo societario pertanto non legittima di per se stessa qualsiasi condotta di asservimento di una società all’interesse delle altre società del gruppo.
Anche dopo la riforma del diritto societario l’autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società impone all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società a cui egli è preposto, non essendogli consentito di sacrificare l’interesse in nome di un diverso interesse anche se riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo e che non procurerebbe riflesso alcuno a favore dei terzi creditori dell’organismo impoverito (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 16707/2004; Cass., Sez. V, n. 11019/2007).
Pur tuttavia la S.C. ricorda come non tutti i trasferimenti infragruppo siano vietati o comportino quale necessaria conseguenza il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Tale conseguenza resta esclusa se «con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, si da rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società» (Cass., Sez. V penale, n. 36764/ 2006).
Cassazione penale, sez. V, 15 febbraio 2008, n. 7326





