Cassazione civile, sez. lavoro, 14 aprile 2008, n. 9812

Gli operatori dei call centers che, come accertato nel caso di specie, svolgono le loro mansioni seguendo le direttive impartite dall’azienda, rispettando un preciso orario di lavoro ed utilizzando attrezzature e materiali di proprietà della società, sono da considerarsi lavoratori subordinati.
Come noto infatti, e come ricordato dalla S.C. nelle motivazioni in sentenza, «l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale.
Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004)»
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Cassazione civile, sez. lavoro, 14 aprile 2008, n. 9812