Cassazione civile, sez. unite, 9 ottobre 2008, n. 24883
Non appare incompatibile con il fine solidaristico di una Onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento, sempre che attraverso il pagamento non si realizzi, accanto all’intento solidaristico, anche un fine di lucro, stante il precetto normativo che impone alle ONLUS l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art.10, comma 1, lett. b del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
In particolare, rammenta la Cassazione richiamandosi alla formulazione della norma, si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili siano dirette ad arrecare benefici a persone che versino in condizione di svantaggio non solo economico, ma anche fisico, psichico, sociale o familiare.
Le attività svolte possono pertanto essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario, che rappresenta soltanto una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa.
Il fatto che le prestazioni vengano fornite dietro corrispettivo – e quindi siano rivolte a soggetti che non versano in condizioni economiche disagiate, potendone affrontare i relativi costi – non fa venir meno di per sé il fine solidaristico.
L’Organizzazione può legittimamente svolgere attività di erogazione di servizi o cessione di beni dietro corrispettivo se, unitamente a tutte le altre prescrizioni previste dal citato art. 10 d.lgs. 460/1997, fra le quali va ricordato l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, venga rispettato il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione (a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura – art. 10, lett. d).
La pronuncia in esame segna dunque un punto in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale nell’annosa contesa con l’amministrazione finanziaria che, stanti i numerosi benefici ed agevolazioni di carattere fiscale di cui godono le ONLUS, tenta di restringere sempre di più il novero delle associazioni non profit.
Nel caso di specie, relativo ad una Fondazione che gestiva attività per persone anziane facendo pagare loro una retta mensile (risultata poi essere proporzionata al mercato di quel momento), avrebbe dovuto essere l’Agenzia delle Entrate, che ha proceduto alla cancellazione della stessa dall’albo delle ONLUS, a fornire la prova dell’indebito utilizzo degli utili posto che, il solo perseguimento di questi, come visto sopra, non è sufficiente a determinare la perdita dello status di ONLUS.
Cassazione civile, sez. unite, 9 ottobre 2008, n. 24883





