Cassazione civile, sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932

2.1.- I provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà.
Il carattere della definitività sussiste quando il provvedimento decisivo di – o incidente su – diritti o status non è assoggettabile ad alcun mezzo di riesame (che non deve consistere necessariamente in un mezzo di impugnazione, ma può anche identificarsi nella possibilità che la materia del contendere costituisca oggetto di un’azione giurisdizionale), quindi da luogo a giudicato in senso formale (art. 324 c.p.c.) e “fa stato”, nel senso di cui all’art. 2909 c.c. su situazioni soggettive aventi natura sostanziale (Cass. S.U. n. 11026 del 2003).
Il carattere della decisorietà ricorre nel caso in cui il provvedimento decide una controversia su diritti soggettivi o status, incidendo su situazioni soggettive aventi natura sostanziale ed è suscettibile di comportare per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile (Cass. S.U. n. 4915 del 2006; n. 11026 del 2003; n. 1245 del 2004).
Entrambi i caratteri devono coesistere, affinchè il provvedimento sia ricorribile, ai sensi dell’art. 111 Cost..
La decisorietà è, infatti, irrilevante, qualora il provvedimento sia modificabile e revocabile per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, ovvero per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità (art. 742 c.p.c.), poichè in queste ipotesi manca una statuizione definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti (Cass. S.U. n. 11026 del 2003; n. 6220 del 1986).
Siffatti caratteri non connotano, di regola, i provvedimenti di giurisdizione volontaria (in particolare, in materia di famiglia), non suscettibili di ricorso straordinario per cassazione, appunto perchè non decisori, non incidenti su diritti soggettivi e revocabili e modificabili per motivi di legittimità e di merito.
Questi provvedimenti non decidono, infatti, una lite tra due soggetti, attribuendo ad uno di essi un “bene della vita”, ma hanno la funzione di controllare e governare determinati interessi (il principio è stato riferito a provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi nelle più diverse materie, per tutte, Cass., S.U. n. 11026 del 2006, anche per una analitica indicazione delle fattispecie nelle quali è stato applicato).
2.2.- In applicazione di detti principi, questa Corte ha già deciso la questione della ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto che omologa la separazione, escludendola (Cass. n. 3390 del 2001; n. 8712 del 1990; in riferimento al provvedimento che dichiara il “non luogo a procedere” sul ricorso, Cass. n. 4079 del 1979).
A questo orientamento va data continuità, poichè è confortato da argomentazioni meritevoli di essere condivise, non essendo state neppure prospettate ragioni in grado di condurre ad una loro rimeditazione.
In sintesi, è qui sufficiente ricordare che, come affermato nelle suindicate sentenze, il decreto in esame è privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, poichè incide su diritti soggettivi, senza tuttavìa decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale. Il decreto “viene emesso nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione e si sostanzia in un provvedimento con il quale il tribunale, esercitato positivamente il proprio controllo sull’osservanza del rito e sulla conformità delle clausole convenzionali sottopostegli dai coniugi alle norme imperative che regolano la materia ed all’ordine pubblico, imprime efficacia giuridica all’accordo intervenuto tra le parti” (Cass. n. 3390 del 2001).
Le specifiche condizioni dell’accordo sono modificabili, per circostanze sopravvenute, attraverso il procedimento di cui all’art. 710 c.p.c., richiamato dall’art. 711 c.p.c.; il provvedimento di omologazione è impugnabile con reclamo alla corte di appello ai sensi degli artt. 739 e ss. c.p.c. (Cass. n. 3390 del 2001), ma è anche “revocabile per vizio proprio di legittimità – dovuto a inosservanza di norme processuali o sostanziali -, in base alle “disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio”, contenute negli artt. 737-742 bis c.p.c.” (Cass. n. 8712 del 1990).
In definitiva, il decreto di omologazione costituisce un atto di controllo privo di contenuto decisorio, perchè incide ma non decide su diritti soggettivi perfetti, non avendo attitudine ad acquistare la efficacia del giudicato sostanziale. Gli eventuali vizi di legittimità non si convertono in motivi di gravame e “sono in ogni tempo deducibili nell’ambito della giurisdizione camerale; e sono pure eccepibili in un processo ordinario – ad esempio, riguardante lo scioglimento del vincolo matrimoniale -, dove l’esistenza di un valido decreto di omologazione si presenti come imprescindibile condizione di legittimità dell’azione” (Cass. n. 8712 del 1990).

Cassazione civile, sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932