Cassazione penale, sez. IV, 7 marzo 2023, n. 9464

Omicidio stradale: l’attenuante di cui all’art. art. 589 bis comma 7 c.p. è applicabile quando l’evento morte dipende da fattori concomitanti quali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche cause esterne.

In tema di omicidio stradale l’art. 589 bis, comma 7 del Codice Penale, prevedere una diminuzione di pena fino alla metà nel caso in cui “l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”.
L’introduzione della circostanza attenuante in esame, stante la sua ampia formulazione letterale, vale a ricomprendere una pluralità di situazioni nelle quali il disvalore della condotta colposa dell’autore del reato si ritiene minore per essere stato determinato l’evento morte anche da concomitanti fattori, quali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche concorrenti cause esterne.
È invece eccessivamente restrittiva l’interpretazione della norma secondo cui la stessa farebbe riferimento all’evento-incidente e non già all’evento-morte, in coerenza con il fatto che soltanto il concorso di altri fattori, umani o naturali nella determinazione del sinistro è suscettibile di attenuare il disvalore della condotta e giustifica un minore trattamento sanzionatorio.

Casi in cui è stata ritenuta applicabile l’attenuante ex art. 589 bis comma 7 c.p.

Tra i fattori concomitanti dell’evento deve essere inclusa anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver ottemperato all’obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte. La Corte di Cassazione ha precisato che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p. è inoltre configurabile:

  • nel caso della violazione dell’art. 190 C.d.S. da parte del pedone che, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiedi, non proceda sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli (Sez. 4 n. 46668 del 08/11/2022, Sola, Rv. 283766);
  • nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Fattispecie relativa all’investimento di un pedone da parte del conducente di un’autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l’attenuante omettendo di valutare l’incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto) (Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottimer, Rv. 281559 nella quale si fa riferimento anche alla condotta colposa dei sanitari quale possibile concausa dell’evento da valutare ai sensi dell’art. 589 bis comma 7 c.p.);
  • nel caso della condotta colposa del ciclista che viaggiava in prossimità del centro e non del margine destro della carreggiata edera stato investito da un’autovettura che procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173);
  • in ogni ipotesi in cui l’evento sia dipeso dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta (Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep.2019, Stauber, Rv. 276254);
  • nel caso di attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici (Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, La Rana, Rv. 274504).

Art. 589 bis cod. pen. - Omicidio stradale
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

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Cassazione penale, sez. IV, 7 marzo 2023, n. 9464