Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio 2008, n. 1783
Il testo dell’art. 94 del Codice della Strada, anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, disponeva, al 1 comma, «In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata(il testo attuale della norma prevede invece la richiesta da parte dell’acquirente) entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà».
Non era dunque previsto alcun onere specifico né in capo al venditore né in capo all’acquirente circa la richiesta di trascrizione al PRA, per cui a fronte della locuzione “a richiesta della parte interessata” deve ritenersi che entrambe le pari contrattuali, in mancanza di diverso accordo fra esse, erano tenute all’adempimento della trascrizione, ragion per cui l’aver omesso la trascrizione da parte del venditore non costituiva inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
In tema di compravendita di autoveicoli, tra gli obblighi del venditore – rammenta la Corte richiamando un consolidato orientamento – rientrano invece, giusta il disposto dell’art. 1477 c.c., comma 3, oltre alla consegna del veicolo anche quello di consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all’uso del bene venduto, quali la carta di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione di vendita autenticata. La violazione di detti obblighi comporta sì la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto dell’acquirente di disporne (Cass. n. 1472/1999, n. 120/1999 ed altre conformi).
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Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio 2008, n. 1783






