Cassazione penale, sez. unite, 26 febbraio 2008, n. 8413

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nell’ipotesi in cui la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, si configura una pluralità di reati.
L’art. 570 c.p. incrimina infatti condotte disomogenee: al primo comma l’abbandono del domicilio domestico ovvero l’assunzione di condotte contrarie all’ordine o alla morale delle famiglie; al secondo comma la dilapidazione o la malversazione dei beni del figlio minore o del conuiuge così come la privazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti, minori o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge.
Data la diversità delle fattispecie soltanto in relazione a quelle di cui al primo comma non è ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (sarebbe ad esempio impossibile abbandonare il domicilio soltanto nei confronti di taluni dei coabitanti).
Al contrario, le condotte incriminate nel secondo comma non tutelano soltanto l’astratta unità familiare, ma anche specifici interessi economici di congiunti “deboli”, non necessariamente vulnerati in toto dalla condotta dell’agente (è possibile infatti che quest’ultimo malversi o dilapidi i beni di uno soltanto dei soggetti protetti, ovvero adempia gli obblighi di assistenza economica soltanto in favore di uno o più di essi, e non anche degli altri. Ne deriva che in tali casi debba essere esclusa l’unicità del reato commesso in danno di più congiunti. In presenza di più omissioni (come nel caso in cui l’agente sia tenuto a versamenti separati), è configurabile, ricorrendone i presupposti, l’esistenza del reato continuato e non il concorso formale.

Cassazione penale, sez. unite, 26 febbraio 2008, n. 8413