Corte di Giustizia UE, 10 marzo 2009, C. 345-06

Un regolamento comunitario non pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non ha efficacia vincolante nella parte in cui mira ad imporre obblighi ai privati
L’art. 254 CE dispone che i regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nel 2002, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento n. 2320/2002 sulla sicurezza dell’aviazione (Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2320, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (GU L 355, pag. 1).). L’allegato a tale regolamento prevedeva le norme di base comuni applicabili alle misure di sicurezza dell’aviazione. Esso stabiliva, tra l’altro, in modo generale, un elenco di articoli vietati a bordo di un aeromobile, tra cui figuravano gli «Oggetti contundenti: manganelli, sfollagente, mazze da baseball e strumenti simili». Il regolamento disponeva anche che talune misure non sarebbero state pubblicate ma solo messe a disposizione delle autorità competenti. Tale regolamento e l’allegato sono stati pubblicati.
Nell’aprile 2003, la Commissione ha adottato il regolamento n. 622/2003 (Regolamento (CE) della Commissione 4 aprile 2003, n. 622, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (GU L 89, pag. 9).) che attua il regolamento n. 2320/2002. Le misure in questione sono state stabilite in un allegato. Tale allegato, modificato nel 2004 (Regolamento (CE) della Commissione 15 gennaio 2004, n. 68, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (GU L 10, pag. 14).), non è mai stato pubblicato benché il regolamento di modifica abbia sottolineato, nei suoi ‘considerando’, l’esigenza dei passeggeri di essere chiaramente informati delle regole relative agli articoli vietati.
Il 25 settembre 2005, il sig. Gottfried Heinrich è stato fermato al controllo di sicurezza dell’aeroporto di Vienna – Schwechat in quanto il suo bagaglio a mano conteneva racchette da tennis considerate articoli vietati dai regolamenti comunitari. Egli è comunque salito a bordo del velivolo con le racchette da tennis nel suo bagaglio. Gli agenti di sicurezza gli hanno allora ordinato di allontanarsi dall’aereo.
Il sig. Heinrich ha proposto un’azione dinanzi all’Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Tribunale amministrativo regionale indipendente dell’Austria inferiore) per ottenere una dichiarazione di illegalità delle misure adottate nei suoi confronti. Il giudice austriaco ha chiesto alla Corte di giustizia se regolamenti o parti di regolamento non pubblicati nella Gazzetta ufficiale possono tuttavia avere efficacia vincolante.
La Corte ricorda che dall’art. 254 CE risulta che un regolamento comunitario può produrre effetti giuridici solo se è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, un atto proveniente da un’istituzione comunitaria non può essere opposto ai privati prima che questi ultimi abbiano la possibilità di prenderne conoscenza tramite regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli stessi principi valgono per le misure nazionali di esecuzione di una regolamentazione comunitaria.
La Corte rileva che il regolamento n. 2320/2002 mira ad imporre obblighi ai privati in quanto vieta taluni articoli a bordo degli aeromobili, definiti in modo generale, in un elenco allegato al regolamento.
Poiché l’allegato al regolamento n. 622/2003 non è stato pubblicato, la Corte si trova nell’impossibilità di affermare che il medesimo riguarda anch’esso l’elenco degli articoli vietati e mira dunque anch’esso ad imporre obblighi ai privati. Non si può tuttavia escludere che ciò avvenga. Il fatto che il regolamento di modifica del regolamento n. 622/2003 precisi, nel suo preambolo, che è necessario redigere un elenco armonizzato, accessibile al pubblico, che identifichi separatamente gli articoli vietati implica che l’elenco allegato al regolamento n. 2320/2002 sia stato effettivamente oggetto di modifiche. Ad ogni modo, le eventuali modifiche di cui trattasi nell’elenco degli articoli vietati non sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte constata, poi, che l’elenco degli articoli vietati non rientra in alcuna delle categorie di provvedimenti e di informazioni che sono qualificate segrete e che non sono pubblicate secondo il regolamento n. 2320/2002. Così, la Commissione non poteva applicare il regime di riservatezza a misure di adeguamento dell’elenco. Ne risulta che, nel caso in cui il regolamento n. 622/2003 apportasse effettivamente adeguamenti a detto elenco degli articoli vietati, esso sarebbe tuttavia necessariamente invalido.
La Corte conclude che l’allegato al regolamento n. 622/2003 non ha efficacia vincolante nella parte in cui mira ad imporre obblighi ai privati.

Corte di Giustizia UE, 10 marzo 2009, C. 345-06