Cassazione civile, sez. unite, 28 febbraio 2008, n. 5257
Ribadito in materia di indennizzo per occupazioni temporanee dâurgenza il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite civili nella sentenza n. 388/2000 per cui:
ÂŤogni occupazione temporanea e dâurgenza, imposta dallâesigenza di una piĂš celere esecuzione dellâopera dichiarata di pubblica utilitĂ rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera unâobbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilitĂ del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietĂ del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla L. n. 219 del 1981, che, allâart. 80, prevede la corresponsione di tutte le indennitĂ di cui alla L. n. 385, e quindi anche dellâindennitĂ di occupazione, prevista dallâart. 2 di questâultima. NĂŠ tale principio potrebbe subire deroga per effetto di ordinanze commissariali, in quanto, a norma della L. n. 219 del 1981, art. 84, il potere dâordinanza attribuito agli organi straordinari è assoggettato, tra lâaltro, alle norme del titolo ottavo della medesima legge, nel quale è compreso il citato art. 80Âť
Cassazione civile, sez. unite, 28 febbraio 2008, n. 5257






