Cassazione penale, sez. III, 7 febbraio 2013, n. 5974

«In tema di reati tributari, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il reato di occultamento della documentazione contabile (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10), consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente, posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell’accertamento fiscale. Infatti il reato si manifesta nel momento dell’ispezione, quando gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione, che l’imprenditore è tenuto a conservare ed esibire, per cui è a tale momento che deve essere fatto riferimento per l’individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv)».

Cassazione penale, sez. III, 7 febbraio 2013, n. 5974