Cassazione penale, sez. V, 4 febbraio 2008, n. 5391

Con la decisione in esame la Cassazione sanziona in maniera severa i comportamenti violenti e offensivi posti in essere da due ragazzi ai danni di una vittima costretta a subire maltrattamenti, mentre veniva ripresa con i telefonini, ed offese alla sua reputazione mediante la pubblicazione dei filmati sul sito internet www.youtube.com.
La Cassazione ha così affermato la legittimità dell’obbligo di dimora con reperibilità oraria dalle ventuno di sera alle otto del mattino nei confronti dei due ragazzi indagati per violenza privata e diffamazione.
Precisa la Corte che l’obbligo di dimora è infatti una misura proporzionale e adeguata in relazione all’esigenza cautelare che essa è rivolta a soddisfare, ossia il rischio di reiterazione del reato, attesa la natura costante dell’aggressione psicologica in danno della vittima, la cui ridicolizzazione costituiva occasione di divertimento per gli indagati ed il gruppo amicale.

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Cassazione penale, sez. V, 4 febbraio 2008, n. 5391