Consiglio di Stato, sez. VI, 18 Giugno 2012, n. 3541
La sesta sezione del Consiglio di Stato, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte EDU dell’art. 2 della Convenzione, recante la tutela del diritto all’istruzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, legge 2 agosto 1999 n. 264, con riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, co. 1, Cost., nella parte in cui, all’esito dello svolgimento delle prove preselettive per l’accesso alle facoltà a numero chiuso, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime per singoli Atenei, rimettendo di fatto la selezione dei candidati non già in base a criteri di merito bensì a fattori casuali e aleatori.
È stato altresì rilevato che tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio – diritto sancito, oltre che dalla Carta Costituzionale anche dall’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU – ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori.
Segnatamente il Consiglio nel corpo motivazionale dell’ordinanza ha puntualizzato come, a fronte di una prova d’ammissione unica su base nazionale, con 80 quesiti, il superamento della stessa e la conseguente ammissione al corso di laurea “non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante.
Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande”.
Il Consiglio ha poi evidenziato che “svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), con l’effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo”.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 18 Giugno 2012, n. 3541






