Cassazione civile, sez. II, 3 marzo 2008, n. 5771

«…come questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio (sentenza 13/4/2001 n. 5538 ).
Nella specie, come risulta in fatto da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune ricorrente, il verbale di contestazione in questione è stato redatto da un agente della polizia municipale di Reggio Emilia “in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico”. Quindi l’agente di polizia municipale nel momento dell’accertamento dell’infrazione contestata alla S. non rivestiva la qualifica di agente della P.G. come invece sostenuto dal Comune nella tesi posta a base del motivo di ricorso in esame che deve di conseguenza essere disatteso».

Cassazione civile, sez. II, 3 marzo 2008, n. 5771