Cassazione civile, sez. unite, 14 luglio 2005, n. 14792
«Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, formatasi dopo alcuni contrasti nella meno recente giurisprudenza, la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto al collega di studio, considerato che l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., nell’includere, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell’atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, considerata senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione (si vedano, in particolare, le sentenze delle Sezioni Unite 5 novembre 1987, n. 8186; 20 gennaio 1989, n. 307; 20 agosto 1990. n. 8478). Il Collegio aderisce a tale indirizzo, non essendo state prospettate nuove e decisive ragioni per seguire l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente».
Cassazione civile, sez. unite, 14 luglio 2005, n. 14792






