Cassazione civile, sez. II, 19 dicembre 2011, n. 27520
In caso di notifica per pubblici proclami il giudice del merito può sindacare la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è stata autorizzata la notificazione medesima ed il convenuto contumace può, pertanto, denunciare in appello lâeffettiva insussistenza dei relativi presupposti.
Dâaltro canto laddove si limitasse il potere del giudice alla verifica del mero adempimento delle prescrizioni di legge inerenti la notifica per pubblici proclami (deposito di copia dellâatto presso la casa comunale, pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale ed altri adempimenti indicati specificamente nel decreto autorizzativo) si verrebbe in contrasto con il dovere dello stesso di accertare in senso lato la regolaritĂ della notifica.
Ed indatti, ancorchÊ la stessa sia stata autorizzata con decreto dal Presidente del Tribunale, non può si può prescindere dal verificare la permanenza delle condizioni in virtÚ delle quali il provvedimento venne adottato, sicchÊ laddove si dimostri che esse non sussistevano viene a mancare la base giustificativa del provvedimento medesimo.
In secondo luogo il decreto presidenziale autorizzativo della notifica ex art. 150 c.p.c. non può ritenersi sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale giacchÊ, atteso il carattere ordinatorio dello stesso, sfuggirebbe anche al ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.
Il tutto con gravissimi ricadute in termini di tutela del principio del contraddittorio, specie considerando la natura assolutamente straordinaria della notifica anzidetta che si contrappone alla notificazione nei modi ordinari.
Cassazione civile, sez. II, 19 dicembre 2011, n. 27520





