Cassazione civile, sez. II, 21 novembre 2006, n. 24673

A norma dell’art. 201 C.d.S. , qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, la notifica del verbale di accertamento può essere effettuata ad uno dei soggetti di cui all’art. 196 (proprietario, usufruttuario, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, alla persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore). Gli indirizzi ai quali effettuare la notificazione sono quelli risultanti dai pubblici registri automobilistici.
La ratio della norma – osserva la Corte – «è quella di semplificare le attività che debbono debbono svolgere gli enti accertatori per la notifica delle violazioni al codice della strada, evitando così molteplici indagini.
Di conseguenza, sul cittadino, proprietario del veicolo, grava l’onere di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche, se non vuole subire gli effetti (negativi) di una notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza.
Peraltro tali effetti negativi non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato a tale onere, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell’aggiornamento dei relativi archivi per l’inefficienza della pubblica amministrazione, come accaduto nel caso in questione»
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Nel caso di specie è stata dunque ritenuto che «la notifica effettuata a mezzo posta all’indirizzo di residenza del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita, ove il destinatario risulti assente e il plico restituito al mittente per compiuta giacenza, quando l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione anagrafica».

Cassazione civile, sez. II, 21 novembre 2006, n. 24673