Cassazione civile, sez. unite, 20 giugno 2007, n. 14294

Componendo un contrasto di giurisprudenza in tema di perfezionamento della notificazione dell’impugnazione, le Sezioni Unite hanno stabilito che per la prova della tempestività, qualora non venga esibita la ricevuta di cui all’art. 109, del D.P.R. 1229/59, che l’ufficiale giudiziario è tenuto a rilasciare su richiesta dell’interessato così certificando gli incarichi a lui affidati ed i documenti a lui consegnati, è sufficiente il timbro dell’ufficiale giudiziario apposto sull’atto da notificare, ancorché non firmato, recante l’indicazione della data e del numero cronologico.
Così dalle motivazioni in sentenza:
«In mancanza di una disciplina la quale richieda un determinato tipo di prova legale in ordine alla tempestiva consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, tale tempestività va valutata sulla base di elementi i quali offrano sufficienti garanzie di certezza ed a tal fine va riconosciuta l’astratta idoneità del timbro apposto sull’atto da notificare ai fini della liquidazione delle spese di notifica, ove dallo stesso risultino una data e il riferimento al numero di registro cronologico che l’ufficiale giudiziario deve tenere ai sensi dell’art. 116, lett. a), del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e che fa fede fino a querela di falso».
Al contrario viene rammentato come, ai fini della prova della notifica nei termini di legge, non valgano: a) una mera annotazione del difensore sul frontespizio del ricorso, attestante la consegna in una data certa, con l’invito alla notifica entro la data di scadenza del termine per l’impugnazione; b) foglio separato, spillato all’atto da notificare, attestante il pagamento delle tasse erariali per la notifica in una data antecedente al termine di scadenza della stessa, qualora tale timbro sia privo di sottoscrizione e numero cronologico; c) apposizione di una data a timbro sulla prima pagina del ricorso senza alcuna sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario; d) apposizione sulla prima pagina del ricorso di una stampigliatura “ultimo giorno”.

Cassazione civile, sez. unite, 20 giugno 2007, n. 14294