Cassazione Civile, sez. III, 14 settembre 2007, n. 19218
«… in tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell’atto al destinatario, la consegna della copia a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi, quindi nulla, salvo poi a risultare una tale nullità sanabile con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata deduzione di essa con l’atto d’impugnazione (ex plurimis Cass., n. 13625/2004; Cass., n. 9658/2000).
Occorre poi, considerare che fra le persone di famiglia (che, se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell’atto da notificare, sono abilitate a riceverlo, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2) possono comprendersi soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto e gli altri parenti od affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, purché la loro presenza in detta casa sia non occasionale (Cass., n. 9658/2000; Cass., n. 3858/92).
Di conseguenza, la notificazione effettuata a mani di persona che si assume essere il c.d. “coniuge di fatto” del destinatario (qualificatasi all’ufficiale giudiziario quale “moglie” del destinatario) e che sia avvenuta in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario abbia il domicilio o la dimora deve ritenersi nulla».
Cassazione Civile, sez. III, 14 settembre 2007, n. 19218






