Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52
Nel nostro ordinamento, per ragioni istituzionali e costituzionali, non è configurabile una pretesa giustiziabile allâavvio delle trattative â preordinate alla conclusione di unâintesa ex art. 8, terzo comma, Cost. â con conseguente sindacabilitĂ , da parte dei giudici comuni, del diniego eventualmente opposto dal Governo, a fronte di una richiesta avanzata da unâassociazione che alleghi il proprio carattere religioso.
Vi osta, innanzitutto, il riferimento al metodo della bilateralitĂ , immanente alla ratio del terzo comma dellâart. 8 Cost., che presuppone una concorde volontĂ delle parti, non solo nel condurre e nel concludere una trattativa, ma anche, prima ancora, nellâiniziarla.
Spetta, dunque, al Consiglio dei ministri valutare lâopportunitĂ di avviare trattative con una determinata associazione, al fine di addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una speciale disciplina dei reciproci rapporti. Di tale decisione â e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, della decisione di non avviare le trattative â il Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria.
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Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52






