Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160

Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, laddove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire o con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione (che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma) o più in generale, con il ripristino secundum jus dello stato dei luoghi.
Ne consegue che, per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981, in caso di illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui detto termine decorre solamente dal giorno in cui la permanenza è cessata (art. 158, comma I, c.p.).
Rispetto a siffatti illeciti il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può dunque essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere e pertanto, se l’Autorità amministrativa, riscontrato l’illecito, emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto “a distanza di tempo” dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente.

Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160