TAR Lazio Roma, sez. II ter, 9 giugno 2008, n. 8082
«…il mutamento di destinazione d’uso di un immobile – o di un locale – è determinato dal mutamento delle sue condizioni di fatto, definito in misura tale da renderlo utilizzabile a finalità diverse da quelle originarie.
Non rileva, dunque, per la definizione del cambio d’uso la non conformità dell’immobile o del locale alla normativa disciplinante la sua nuova destinazione, ma appare dirimente il riferimento alla situazione di fatto determinatasi e accertata in modo obiettivo e senza possibilità di equivoci».
Nel caso di specie è stato ritenuto evidente che le opere eseguite su una soffitta, originariamente adibita ad uso magazzino, e consistenti nella ripartizione in due piccoli appartamenti di 65mq con relativi servizi igienici ed un abbaino/finestra di notevoli dimensioni, ancorché non abbiano determinato un aumento della volumetria, si sono rese adatte a rendere di fatto abitabili i locali, malgrado la ridotta altezza degli stessi.
TAR Lazio Roma, sez. II ter, 9 giugno 2008, n. 8082






