Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2009, n. 9847

In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005
– che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti dalla patente di guida a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che “nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada” e che “in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente”.

A tal proposito, nel caso di speicie, la Corte ha puntualizzato che, nell’ambito di una attività correttamente organizzata, svolta da una società come da una persona giuridica in genere, sussiste l’obbligo di comunicare chi era alla guida dell’auto in quanto l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e comunque, anche in organizzazioni di piccole dimensioni spetta al proprietario tenere nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti al fine di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 C.d.S.

Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2009, n. 9847