Cassazione penale, sez. I, 26 aprile 2006, n. 16215
«… la fattispecie penale di cui all’art.660 c.p. può essere integrata anche quando la condotta ivi descritta si sostanzia nell’invio di SMS (short messages System).
A tal fine è sufficiente osservare che il reato di cui all’art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà.
I cosiddetti SMS vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici fissi e, quanto alla capacità offensiva del messaggio in danno della tranquillità privata del destinatario, a differenza di quel che in genere succede per lo strumento epistolare, il destinatario è costretto a leggerne il contenuto prima di poter identificare il mittente, per modo che il mittente del messaggio, attraverso questo strumento, raggiunge lo scopo, dolosamente perseguito, di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, nello stesso identico modo in cui lo raggiunge quando usa lo strumento della comunicazione telefonica tradizionale. Si comprende così come l’interpretazione letterale dell’art. 660 c.p.p. porta a ricomprendere tra i mezzi della molestia punibile anche gli SMS trasmessi per via telefonica. (In tal senso, v. Cass., Sez. 3^, sent. n. 28680 del 26/03/2004, Modena)»
Cassazione penale, sez. I, 26 aprile 2006, n. 16215






