Cassazione penale, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 2240
Anche nel caso in cui un impianto industriale sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera se detto impianto è causa di emissioni maleodoranti ed intollerabili il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) è, comunque, configurabile, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori.
Ne consegue che non può riconoscersi automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene in quanto realizzata nellâambito dellâordinario ciclo produttivo dellâimpresa regolarmente autorizzato. LâattivitĂ autorizzata potrebbe essere in ogni caso realizzata con modalitĂ tali da garantire, grazie allâadozione di puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni moleste o fastidiose.
Sul punto la Corte rammenta che, ai fini della sussistenza del reato di cui allâart. 674 cod. pen., è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia (Sez. 3, n. 25175 /2007).
Tuttavia, la natura di reato di pericolo concreto e il peculiare criterio di valutazione della tollerabilitĂ delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente lâapprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere lâoggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non lâabbiano percepito affatto, non essendo nemmeno necessario un accertamento tecnico atteso che, ai fini dellâaccertamento, può farsi riferimento al fastidio dichiarato dai testimoni che hanno una percezione quotidiana dellâintensitĂ dello stesso.
Art. 674 cod. pen.
Getto pericoloso di cose
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con lâarresto fino a un mese o con lâammenda fino a duecentosei euro.
Cassazione penale, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 2240






