Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2023, n. 20101
La modifica delle condizioni di separazione opera dalla data della domanda: effetti sulla ripetibilità delle somme versate.
L’accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell’assegno di mantenimento, se per un verso non giustifica la condanna alla restituzione totale o parziale degl’importi già percepiti (il cui carattere sostanzialmente alimentare ne comporta l’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità con altre prestazioni) per altro verso dispensa il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi (cfr. Cass. n. 25166/2017; Cass., Sez. VI, n. 13609/2016; Cass., Sez. I, n. 28987/2018).
L’esonero dalla corresponsione delle somme non ancora versate deve considerarsi tuttavia limitato ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione, restando invece precluso, per il periodo anteriore, dall’intangibilità del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di separazione, la cui operatività rebus sic stantibus dev’essere intesa esclusivamente nel senso della modificabilità delle relative condizioni, qualora sopravvenga un mutamento della situazione di fatto, e non anche nel senso che il provvedimento di revisione possa retroagire fino alla data di tale mutamento. In altri termini non è ammissibile l’esercizio dell’azione di ripetizione per il recupero delle somme corrisposte in epoca anteriore alla proposizione della domanda di revisione.
Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2023, n. 20101





