Cassazione civile, sez. lavoro, 6 marzo 2006, n. 4774
Con unâimportante decisione, per la quale non constano precedenti specifici, la Corte individua i connotati della condotta datoriale idonei ad integrare lâillecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, consistente nellâosservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata allâemarginazione del dipendente, cosiddetto âmobbingâ, affermando che può realizzarsi con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dallâinadempimento di specifichi obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.
Per la Corte, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata â procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi â considerando lâidoneitĂ offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicitĂ e durata dellâazione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa (nella specie, i comportamenti datoriali erano consistiti in provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali nellâarco di dieci mesi, attribuzione di note di qualifica di insufficiente, irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale).
Cassazione civile, sez. lavoro, 6 marzo 2006, n. 4774




