Cassazione penale, sez. unite, 6 marzo 2008, n. 10281
Il principio di specialità previsto dagli articoli 721 c.p.p. e 14, n. 1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, vuole che il soggetto consegnato non possa essere perseguito, né giudicato, né detenuto in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi, anteriore alla consegna, che non sia quello per il quale l’estradizione sia stata concessa, salvo taluni specifici casi contemplati nell’art. 14 della Convenzione stessa e nella seconda parte dell’art. 721 c.p.p.
Le eccezioni normativamente previste a detto principio riguardano l’ipotesi in cui lo Stato estero che ha disposto l’estradizione presti il consenso oppure se il soggetto estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione o anche, dopo averlo lasciato, vi sia tornato volontariamente.
Nella pronuncia in esame le Sezioni Unite negano che la regola di specialità, propria della procedura di estradizione, sia riferibile anche alle misure di prevenzione personali, avvalorando l’orientamento giurisprudenziale che fonda tale assunto sulle seguenti argomentazioni:
a) il dato letterale delle norme di cui alla fonte pattizia e a quella codicistica delinea la portata del principio di specialità con esclusivo riferimento a pene e a misure di sicurezza, non rinvenendosi per le misure di prevenzione disposizioni analoghe a quelle di cui agli artt. 1 e 25 della Convenzione europea di estradizione;
b) l’estraneità delle misure di prevenzione al campo di applicazione dell’istituto dell’estradizione, in considerazione della funzione non sanzionatoria ma preventiva delle stesse, finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto;
c) la configurazione della fattispecie astratta della misura di prevenzione, ricollegabile non al compimento di un fatto specifico (e, in particolare, di un fatto- reato) ma alla pericolosità sociale del proposto;
d) il connotato di attualità proprio del giudizio di pericolosità sociale, che è svincolato dai fatti anteriori all’estradizione e diversi da quelli oggetto dell’estradizione stessa.
Le Sezioni unite hanno pertanto ritenuto di pronunciare il seguente principio di diritto.
«In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall’art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione e dall’art. 721 c.p.p. non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione; ne consegue che la persona estradata in Italia per ragioni diverse può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna».
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Cassazione penale, sez. unite, 6 marzo 2008, n. 10281






