Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 aprile 2014, n.1609
Secondo il Consiglio di Stato – di avviso diverso rispetto al TAR la cui sentenza è stata impugnata – è legittima la sanzione disciplinare inflitta al militare (nella fattispecie della consegna semplice) in ragione del taglio di capelli alla “skinhead”, in quanto in contrasto con i doveri di decoro e di dignità sanciti dal regolamento militare.La diffusione di un tale taglio di capelli nella società posta all’esterno della comunità “forze armate” secondo il Collegio non costituisce un parametro in favore della decorosità.
Al contrario le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale, seppur secondari, della persona, praticabili invece senza impedimenti dai soggetti che non vi fanno parte.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 aprile 2014, n.1609






