Cassazione civile, sez. lavoro, 19 aprile 2006, n. 9046
Con decisione per al quale non constano precedenti, la S.C., intervenendo in tema di trattamento economico dei medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività sanitaria all’interno degli istituti di prevenzione e pena, alla stregua dell’art.2 della l. n.740 del 1970 (come modificata dall’art. 6 del d.l. n.187 del 1993, conv. in l. n.296 del 1993), ha affermato che le limitazioni per i medici di medicina generale convenzionati, previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale, inapplicabili ai medici che svolgono attività negli istituti penitenziari, non comprendono specifici aspetti economici, condizioni e limiti di godimento di singole indennità.
Per la Corte, la particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari, sottesa alla ratio legis dell’esclusione delle norme relative alle incompatibilità ed alle limitazioni dell’incarico (art. 6 l. n. 740 cit.), non giustifica che all’effettivo godimento di questo beneficio (svolgimento di altro incarico, incompatibile, invece, per altri) si riconosca l’aggiuntivo beneficio dell’indennità di piena disponibilità (prevista dall’art.45, comma 2, lett. b) del d.P.R. n.484 del 1996), espressamente esclusa per coloro che abbiano altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio Sanitario Nazionale, ed in contrasto con la funzione stessa dell’indennità, di compensare la piena disponibilità del sanitario.
Cassazione civile, sez. lavoro, 19 aprile 2006, n. 9046






