Cassazione penale, sez. III, 1 aprile 2014, n. 14952
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l’art. 183 lett. h) d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione (ex multis, Sez. 3, 15/06/2006 n. 33882, Rv. 235114).
Tali residui da demolizione vanno pertanto qualificati come rifiuti speciali e non sottoprodotti o materie prime secondarie e dovendosi ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sia ferma nel ritenere che, per la qualificazione di sottoprodotti dei materiali, devono sussistere congiuntamente tutte le condizioni previste dalla legge per qualificare una sostanza come sottoprodotto e che l’onere della prova certa, nella specie non soddisfatta, del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione e secondo un progetto ambientalmente compatibile, incomba sull’interessato (Sez. 3, 12/06/2008, n. 37280, Pacchioni, Rv. 241087).
In continuità con tale indirizzo, questa Sezione ha recentemente ribadito che, in tema di tutela dell’ambiente, le rocce e le terre da scavo che presentino sostante esterne sono sottratte alla disciplina sui rifiuti solo in presenza:
a) di caratteristiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l’ambiente
b) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego;
c) di prova dell’avvenuto rispetto dell’obbligo di reimpiego secondo il progetto (Sez 3 18/03/2013, n. 32797, P.G., R.C., Rubegni e altri, Rv. 256661).
Cassazione penale, sez. III, 1 aprile 2014, n. 14952






