Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691
In materia di danni subiti dall’utente della strada a causa del manto dissestato o comunque di altre condizioni tali da generare situazioni di pericolo (nella fattispecie del gasolio riversato sulla carreggiata), la Suprema Corte ha definito “ormai obsoleto” l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il referente normativo per l’inquadramento della responsabilità della PA è costituito dall’art. 2043 del Codice Civile.
Il nuovo corso interpretativo, che può ritenersi ormai consolidato, fu aperto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1999 in forza della quale venne esclusa – in senso contrario alla giurisprudenza di legittimità sino ad allora prevalente – l’inapplicabilità della norma di cui all’art. 2051 c.c. alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini.
«Il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi» – ebbe a precisare la Consulta – «è responsabile ai sensi dell’art. 2051 C.C. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse».
Appare dunque di immediata percezione come la norma suddetta non sia inapplicabile di per sé alle PP.AA., incontrando piuttosto un limite nell’impossibilità per l’Ente pubblico – dovuta alla notevole estensione del bene ed alle modalità d’uso, diretto e generale, da parte dei terzi – di esplicare un controllo continuo, efficace ed idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
A tal proposito la Corte Costituzionale puntualizzo altresì che la “notevole estensione del bene” e “l’uso generale e diretto da parte dei terzi” costituiscono meri indici dell’impossibilità d’un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo.
L’impossibilità del controllo non è dunque insita nella natura del bene, ma richiede di essere valutata a seguito di un’indagine rimessa al giudice di merito, con riferimento al singolo caso e secondo criteri di normalità, solamente all’esito della quale potrà essere eventualmente esclusa l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 C.C.
La giurisprudenza di legittimità, negli anni a seguire, si è orientata nella direzione tracciata (ex plurimis, Cassazione civile n. 11446/2003; n. 3651/2006, n. 15383/2006) finanche introducendo, con riferimento al demanio stradale, quale elemento sintomatico e presuntivo della possibilità di custodia la circostanza che la strada, del cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi all’interno della perimentazione del centro abitato. (Cass. Civ., n. 15383/2006).
Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691





