Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 2007, n. 43087
Lâart. 599, 2 comma c.p. prevede la scriminante per chi si sia reso autore di una condotta che integra gli elementi del reato dâingiuria o di diffamazione qualora abbia agito nello stato dâira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Per giurisprudenza costante della Cassazione, nei reati contro lâonore lâesimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dellâagente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando questi sia legato allâoffeso da rapporti di solidarietĂ tali da costituirlo o farlo ragionevolmente apparire come suo ânunciusâ o, comunque, da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato dâira e quindi la reazione offensiva (Cass. Pen. 13161/2001; 9208/1986).
Specifica meglio la corte nella sentenza in esame che lâesimente di cui allâart. 599 c.p., 2 comma, per lâoffesa arrecata a persona diversa dallâautore del fatto ingiusto dal quale sia scaturito lo stato dâira è riconoscibile al verificarsi di due condizioni:
a) che lo stesso offeso sia inteso volontario rappresentante del provocatore,
b) che, conseguentemente, la reazione dellâautore dellâingiuria non concerna la sua persona per se stessa.
Lâesimente va dunque esclusa se lâoffeso sia un mandatario doveroso, preposto per una mansione dâufficio cui non abbia possibilitĂ di sottrarsi, cosĂŹ come nel caso di specie in cui le ingiurie sono state rivolte verso un impiegato addetto allo comunicazioni con il pubblico.
Questi infatti era tenuto a dare notizia di una decisione che, quantunque ingiusta, era stata assunta da altri. Comportamento di per se non offensivo ed al quale non poteva sottrarsi per obbligo di ufficio.
Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 2007, n. 43087






