Cassazione civile, sez. II, 21 gennaio 2008, n. 1246
Nel giudizio d’opposizione a sanzione amministrativa la mancata presentazione dell’opponente, senza che venga allegato un legittimo impedimento, all’udienza di prima comparizione ex art. 23 della Legge 689 del 1981 non è motivo sufficiente per la convalida del provvedimento amministrativo impugnato, così come risulta a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 534/ 1990 e n. 507/1995.
L’emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata infatti alle seguenti tre condizioni:
1) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore;
2) la non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti;
3) il deposito da parte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione.
Ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti e tre i presupposti sopra indicati.
Cassazione civile, sez. II, 21 gennaio 2008, n. 1246





