Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11908

La “mala gestio” può essere fonte di responsabilità per l’assicuratore, anche oltre il massimale, per il maggior esborso a cui tale condotta inadempiente abbia costretto l’assicurato.
A tal fine non è necessario l’accertamento in via giudiziale o negoziale della responsabilità dell’assicurato bensì è sufficiente che la compagnia assicuratrice sia stata posta in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza ed osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, comunque conosciuta, ed abbia tuttavia omesso di mettere a disposizione il massimale (cfr., ex multis, Cass., nn. 4867/98, 10696/99, 7557/01, 1885/02, 2195/04, 11597/04, 24747/07).

La corte conferma dunque un orientamento giurisprudenziale che può ritenersi ormai consolidato mentre cassa la sentenza d’appello fondata su un principio da tempo superato e secondo il quale l’assicuratore, che ai sensi dell’art. 1917 c.c. è obbligato a rimborsare le somme che al terzo devono essere pagate dall’assicurato, può essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza solo a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilità dell’assicurato, nonchè quantificato l’ammontare delle somme dovute al terzo, dato che solo in tale momento il credito dell’assicurato verso l’assicuratore diventa liquido ed esigibile.

Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11908