Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11908
La âmala gestioâ può essere fonte di responsabilitĂ per lâassicuratore, anche oltre il massimale, per il maggior esborso a cui tale condotta inadempiente abbia costretto lâassicurato.
A tal fine non è necessario lâaccertamento in via giudiziale o negoziale della responsabilitĂ dellâassicurato bensĂŹ è sufficiente che la compagnia assicuratrice sia stata posta in grado di valutare, usando lâordinaria diligenza ed osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, comunque conosciuta, ed abbia tuttavia omesso di mettere a disposizione il massimale (cfr., ex multis, Cass., nn. 4867/98, 10696/99, 7557/01, 1885/02, 2195/04, 11597/04, 24747/07).
La corte conferma dunque un orientamento giurisprudenziale che può ritenersi ormai consolidato mentre cassa la sentenza dâappello fondata su un principio da tempo superato e secondo il quale lâassicuratore, che ai sensi dellâart. 1917 c.c. è obbligato a rimborsare le somme che al terzo devono essere pagate dallâassicurato, può essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza solo a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilitĂ dellâassicurato, nonchè quantificato lâammontare delle somme dovute al terzo, dato che solo in tale momento il credito dellâassicurato verso lâassicuratore diventa liquido ed esigibile.
Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11908





