Cassazione penale, sez. I, 7 maggio 2009, n. 19171
L’art. 12, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull’immigrazione) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di “… chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione…”
Detta norma, ha modo di precisare la Suprema Corte, ai fini dell’integrazione del reato richiede sempre che sussista nell’agente un dolo specifico costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del proprietario o comunque di colui che abbia disponibilità dell’immobile in cui venga alloggiato lo straniero.
È invece errata l’operazione interpretativa che scinda la cessione a titolo oneroso – per la quale solamente sarebbe richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto – dalla locazione, per cui è sufficiente il dolo generico ovvero la consapevolezza di concedere in locazione un immobile a soggetti stranieri privi di permesso di soggiorno, senza la contemporanea sussistenza della volontà di lucrare oltremodo in ragione del loro status.
Tale proposta interpretativa, generata da una non esemplare tecnica legislativa, fa evidentemente leva sul valore fortemente disgiuntivo da attribuire al termine “ovvero” e sulla specificazione della “locazione” quale forma di condotta punibile che, nella contraria ipotesi di interpretazione unitaria, sembrerebbe ultronea.
Detta interpretazione non è però fondata. Rileva la Corte come, dovendosi far capo ai fondamentali principi dell’ermeneutica giuridica, si debba osservare anzitutto come il testo della norma in esame si presenti unitario proprio dal punto di vista sintattico, atteso che il soggetto che regge e lega l’intera frase – “chiunque” – è unico ed è giustamente posto al suo inizio, così come la clausola di salvaguardia (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che, altrimenti, nella interpretazione qui respinta, dovrebbe parimenti (ed inammissibilmente) ritenersi legata solo alla prima delle due condotte proposte come autonome.
Cassazione penale, sez. I, 7 maggio 2009, n. 19171





