Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 1630

«A norma dell’art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Se quindi l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del comb. disp. degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002, non si vede perché i relativi costi – comprensivi di spese, diritti e onorari – debbano cedere a carico del professionista e non rientrare invece nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare a seguito di decreto di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria».

Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 1630