TAR Lombardia Brescia, sez. II, 8 gennaio 2011, n. 10
Le limitazioni della circolazione stradale, risolvendosi in una limitazione della sfera di libertà del cittadino, vanno operate nel rispetto del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa che è proprio del diritto nazionale come, più in generale, del diritto dell’Unione Europea.
In particolare allo scopo è necessario porre in essere un’indagine “trifasica”, che impone:
a) la verifica della “idoneità” del provvedimento, ovvero il “rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito”: in virtù di tale parametro l’esercizio del potere è legittimo soltanto se la soluzione adottata consenta di raggiungere l’obiettivo;
b) la verifica della sua “necessarietà”, ovvero la “assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo”: in tal senso la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella “che comporti il minor sacrificio”;
c) la verifica della “adeguatezza”, cioè la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato: sotto tale profilo l’esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi.
TAR Lombardia Brescia, sez. II, 8 gennaio 2011, n. 10






