Cassazione civile, sez. lavoro, 8 giugno 2006, n. 13380
La S.C., con decisione di segno opposto rispetto al precedente costituito da Cass n.1404 del 2000, ha stabilito, in tema di licenziamento illegittimo, la compatibilità tra la tutela obbligatoria e l’indennità sostituiva del preavviso.
Per la S.C., mentre in relazione alla tutela reale, l’indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, per converso, in relazione alla tutela obbligatoria, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto, sicché, in quest’ultimo caso, l’indennità prevista dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco.
Conseguentemente, conclude la Corte, non solo non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, ma sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l’uno intimato con preavviso e l’altro, invece, intimato in tronco.
Cassazione civile, sez. lavoro, 8 giugno 2006, n. 13380






