Cassazione civile, sez. lavoro, 3 marzo 2008, n. 5749
Secondo il consolidato orientamento della S.C. il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza di cui all’art. 2 della legge n. 1204 del 1971 (legge in seguito abrogata dal T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità- D.Lgs. 151/2000) opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice incinta, anche nel caso di inconsapevolezza del datore di lavoro che non abbia ricevuto la relativa certificazione medica, costituisce comunque un recesso “contra legem”.
Inoltre, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto, sussiste il diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza.
Dispone infatti l’art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (ossia il regolamento per l’applicazione della legge 1204/71) che “La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione”. Ancorché il rapporto di lavoro sia “de iure” sempre pendente, e quindi il periodo sia utile ai fini dell’anzianità di servizio (cfr. l’ultima parte del citato art. 4, comma secondo), le retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto maturano solo dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza (Cass. 20 maggio 2000 n. 6595 cit.).
Nel caso di specie il datore di lavoro è stato condannato a risarcire la lavoratrice licenziata, versando le retribuzioni maturate fino al compimento del primo anno di età del bambino non dalla data di comunicazione del recesso, ma dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. E’ infatti solo in tale occasione che la lavoratrice ricorrente ha presentato la documentazione medica attestante lo stato interessante.
Cassazione civile, sez. lavoro, 3 marzo 2008, n. 5749






