Cassazione civile, sez. lavoro, 28 luglio 2008, n. 20539
L’inadempimento del lavoratore fatto oggetto di licenziamento disciplinare deve essere necessariamente valutato tenendo in considerazione una “globalità” di elementi e circostanze.
In particolare il giudice deve aver conto dell’assenza di precedenti disciplinari, dell’anzianità di servizio, dei lavori in precedenza espletati dall’incolpato stesso oltre che di circostanze legate allo specifico evento contestato.
Nella fattispecie, riguardante il licenziamento di un portalettere che, operando in maniera inefficiente, aveva determinato un abnorme accumulo di posta per mancata tempestiva consegna, i giudici di merito hanno del tutto omesso di considerare la già acquisita (o meno) conoscenza dei luoghi dove doveva essere recapitata la posta, l’estensione del territorio che doveva essere raggiunto dal servizio (se si trattava o meno di comune territorialmente esteso e di aggregati di popolazione con un notevole numero di abitanti si da rendere difficoltosa i concreto la ricerca dei destinatari), la possibilità da parte del lavoratore di giovarsi (o meno) in caso di incontrate difficoltà nell’adempimento dei suoi compiti, degli utili consigli di altri colleghi, ed ancora sulla consistenza dell’impegno lavorativo assolto in concreto nei giorni in cui si è verificato l’inadempimento contestato.
Cassazione civile, sez. lavoro, 28 luglio 2008, n. 20539






