Cassazione civile, sez. lavoro, 27 febbraio 2014, n. 4724
In materia di licenziamento disciplinare vige il principio dellâimmediatezza della contestazione, di cui allâart. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300, che mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettivitĂ , dallâaltro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.
Il principio della tempestivitĂ della contestazione e della sanzione disciplinare e finanche del recesso dal rapporto di lavoro discende dalla regola della buona fede e correttezza nellâattuazione del rapporto di lavoro, oltre che dei principi di certezza del diritto e di tutela dellâaffidamento del lavoratore incolpato.
Tale principio deve tuttavia essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessitĂ dellâorganizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravitĂ dellâaddebito mosso al dipendente e delle giustificazioni da lui fornite.
PiĂš in particolare, si è affermato che, nel valutare lâimmediatezza della contestazione ai fini dellâintimazione del licenziamento disciplinare, occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione.
Ad esempio il fatto che il datore di lavoro abbia presentato a carico di un lavoratore denuncia per un fatto penalmente rilevante, connesso con la prestazione di lavoro, non consente a questi di attendere gli esiti del procedimento penale prima di procedere alla contestazione dellâaddebito, dovendosi valutare la tempestivitĂ di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore medesimo appaiono ragionevolmente sussistenti (cfr. Cass. n. 1101/2007; Cass. n. 4502/2008).
In altri termini lâintervallo di tempo trascorso tra il fatto oggetto dellâaddebito e la sua contestazione si giustifica non in relazione alla necessitĂ di un accertamento integrale e compiuto del fatto medesimo, ma allâesigenza per il datore di lavoro di acquisire conoscenza della riferibilitĂ del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo (cfr., in tali termini, Cass. 7409/2010).
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Cassazione civile, sez. lavoro, 27 febbraio 2014, n. 4724






