Cassazione civile, sez. lavoro, 11 aprile 2013, n. 8843

È ammissibile l’intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sospensivamente condizionata alla mancata accettazione del trasferimento ad altra sede entro un determinato termine.
L’avveramento della condizione non può tuttavia ritenersi compiuto nel caso di mero comportamento inattivo ed incolpevole del destinatario della comunicazione.
Nella fattispecie il destinatario della lettera di licenziamento si trovava sì all’estero ma, una volta fatto rientro in Italia, non si era curato di rispondere al datore di lavoro, cosicché la mancata risposta è stata legittimamente ritenuta equivalente a rifiuto.
Come è noto la norma dell’art. 1359 cod. civ. prevede che la condizione “si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse all’avveramento di essa”.
In sostanza ove il negozio sia condizionato, per l’operatività dell’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte (cfr. Cass. n. 8363/2003).

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Cassazione civile, sez. lavoro, 11 aprile 2013, n. 8843