Cassazione civile, sez. lavoro, 7 luglio 2015, n. 13953
Licenziamento collettivo in una catena di supermercati: si può limitare ad un unico punto vendita solo a determinate condizioni
âin tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad unâunitĂ produttiva o ad uno specifico settore dellâazienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.
Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilitĂ ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei â per il pregresso svolgimento della propria attivitĂ in altri reparti dellâazienda â ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perchĂŠ impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalitĂ equivalente a quella di addetti ad altre realtĂ organizzativeâ (Cass. sez. lav. n. 203 del 12/1/2015).
In linea generale è possibile licenziare esclusivamente i lavoratori addetti ad uno specifico punto vendita purchÊ il datore di lavoro espliciti chiaramente i motivi oggettivi a fondamento della scelta di limitare la procedura di licenziamento ad uno specifico punto vendita.
Inoltre il datore di lavoro deve indicare i motivi per cui non ritenga di adottare misure alternative al licenziamento, come ad esempio il trasferimento di parte degli esuberi ad altre unitĂ produttive geograficamente vicine. Infine occorre tener conto della professionalitĂ dei lavoratori addetti agli altri settori, al fine di escluderne la fungibilitĂ con quelli interessati dalla procedura.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 7 luglio 2015, n. 13953






