Cassazione civile, sez. lavoro, 20 novembre 2007, n. 24044
Con questa decisione la Corte interviene facendo una nuova applicazione del principio di buona fede in materia di licenziamenti collettivi. Afferma che, qualora il datore di lavoro – nell’ambito dell’applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda di cui all’art. 5 della legge n. 223 del 1991- abbia inizialmente attribuito lo stesso punteggio di professionalità a ciascun dipendente, in tal modo considerando neutro il suddetto criterio, la successiva effettuazione di comparazioni in modo da sottrarre alla procedura i lavoratori di un reparto piuttosto che un altro, viola il principio di buona fede e correttezza.
Cassazione civile, sez. lavoro, 20 novembre 2007, n. 24044






