Cassazione civile, sez. lavoro, 8 giugno 2011 n. 12489
Ă legittimo il licenziamento sulla base dei riscontri di un agenzia di investigazioni purchĂŠ lâindagine non riguardi lâattivitĂ lavorativa bensĂŹ i comportamenti del dipendente aventi autonoma rilevanza rispetto al contenuto dellâobbligazione lavorativa ed integranti, ad esempio, violazioni di tipo fiscale ed anche penale.
CosĂŹ come da consolidata giurisprudenza infatti ÂŤle disposizioni dellâart. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a questâultimo di ricorrere ad agenzie investigative â purchĂŠ queste non sconfinino nella vigilanza dellâattivitĂ lavorativa vera e propria, riservata dallâart. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori -,restando giustificato lâintervento in questione non solo per lâavvenuta perpetrazione di illeciti e lâesigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzioneÂť.(cfr. Cass. n. 3590 dei 14 febbraio 2011; Cass. n. 18821 del 9 luglio 2008; Cass. n. 9167 del 7 giugno 2003 ed altre conformi).
Cassazione civile, sez. lavoro, 8 giugno 2011 n. 12489






