Corte Costituzionale, 1 agosto 2008, n. 330
Tra le guarentigie accordate ai componenti delle Camere, al fine di assicurarne il libero esercizio delle funzioni, l’articolo 68 della Costituzione (sia nel testo originario così come in quello in parte mutato dalla Legge Costituzionale n. 3/1993) al primo comma esclude ogni forma di responsabilità giuridica dei parlamentari per le opinioni da essi espresse ed i voti dati nell’esercizio delle relative funzioni.
Se per un verso la norma ha una portata molto estesa, dovendosi ritenere che si riferisce non solo alla responsabilità penale ma anche a quella civile, come a qualsiasi altra forma di responsabilità diversa da quella che può essere fatta valere nell’ambito dell’ordinamento interno della Camera di appartenenza, per altro verso l’esenzione da responsabilità incontra un duplice limite.
Essa è limitata ai voti ed alle opinioni espresse – per cui il parlamentare risponde, anche penalmente se integrano reato, dei fatti materiali commessi – e richiede, stante il tenore letterale della norma, che il parlamentare sia nell’esercizio delle proprie funzioni.
In relazione a tale ultimo punto deve tuttavia constatarsi un’interpretazione certamente estensiva della norma costituzionale da parte delle Camere, che tendono ad escludere la responsabilità dei propri membri anche per le opinioni espresse al di fuori delle sedi e delle funzioni istituzionali. Sovente le Assemblee, a protezione dei propri componenti, allorché penda un procedimento penale nei loro confronti per il carattere offensivo delle espressioni proferite, adottano delibere per mezzo delle quali ne viene dichiarata l’insindacabilità, così generando un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sul quale è chiamata ad esprimersi la Corte Costituzionale, come nel caso di specie.
Pur tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’espletamento delle funzioni di membro del Parlamento – cui è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000).
Nel caso di specie tale collegamento funzionale è stato ritenuto del tutto carente stante l’assoluta mancanza di qualsivoglia atto parlamentare cui poter ricondurre le dichiarazioni rese, essendo le stesse solo genericamente riferibili a temi (lotta alla criminalità) sui quali l’imputato aveva profuso il proprio impegno politico.
Sul punto, secondo la giurisprudenza della Corte, il mero riferimento all’attività parlamentare o comunque all’inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione svolta.
La garanzia di cui all’art. 68 della Costituzione non costituisce infatti un «privilegio personale conseguente alla mera “qualità” di parlamentare» (sentenza n. 120 del 2004) per cui occorre che le opinioni espresse, affinché siano coperte dall’insidacabilità, debbono costituire la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
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Corte Costituzionale, 1 agosto 2008, n. 330





