Cassazione penale, sez. III, 3 ottobre 2008, n. 37560
Malgrado la norma dell’art. 185, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Testo Unico dell’ambiente) escluda dalla disciplina sui rifiuti ”le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola”, non si sottrae alla ridetta normativa l’eventuale accumulo di letame, prolungato nel tempo, che l’azienda abbia effettuato.
L’esclusione opera infatti a condizione che il materiale fecale provenga da attività agricola e che sia riutilizzato nella stessa attività mentre l’allegato D alla parte quarta del T.U. include “feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito” nell’elencazione dei rifiuti.
Nel caso di specie è stato ritenuto che trattandosi appunto di “letame”, cioè di materiale fecale palabile, e non di “liquame” (cioè di materiale non palabile derivante da miscela di feci e urine animali) lo stesso non poteva essere riutilizzato per la fertirrigazione, come avveniva regolarmente per gli altri liquami zootecnici prodotti dalla stessa azienda. Inoltre proprio lo stoccaggio prolungato nel tempo è stato ritenuto sintomatico della mancata riutilizzazione per l’attività agricola.
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Cassazione penale, sez. III, 3 ottobre 2008, n. 37560






