Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5380
Il beneficiario di amministrazione di sostegno è dotato di autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dellâapertura della procedura di amministrazione di sostegno medesima ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa.
Lâassistenza dellâamministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare è necessaria invece per lâinstaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.
Ai sensi del combinato disposto dellâart. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c., i beneficiari di una amministrazione di sostegno, per promuovere unâazione giudiziaria nei confronti di terzi (pur con le eccezioni previste dallo stesso art. 374 c.c., n. 5), devono essere autorizzati dal Giudice Tutelare, dovendosi osservare la disciplina generale di cui lâart. 75 c.p.c., secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacitĂ (art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c.).
Tuttavia, gli stessi beneficiari sono dotati di una autonoma legittimazione processuale ai diversi fini dellâapertura di unâamministrazione di sostegno e per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura.
Tale legittimazione trova il proprio fondamento normativo, in primo luogo, nellâart. 406 c.c., che costituisce una evidente deroga alla regola generale dellâart. 75 c.p.c., attribuendo la legittimazione processuale a proporre il ricorso per lâistituzione dellâAmministrazione di Sostegno allo stesso beneficiario âanche se minore, o interdetto o inabilitatoâ, dunque a soggetti normalmente privi della capacitĂ dâagire e quindi della capacitĂ processuale.
Peraltro, è, altresĂŹ, evidente, che il beneficiario è legittimato non solo a proporre il ricorso per lâistituzione di una amministrazione di sostegno, ma anche ad impugnare il provvedimento con cui il Giudice Tutelare abbia deciso sullâapertura di tale procedura (vedi sul punto Cass. 22602/17 in cui la Suprema Corte, su ricorso dello stesso beneficiario che contestava la qualitĂ di figlio - e quindi di soggetto indicato allâart. 417 c.c. - di colui che aveva intrapreso lâiniziativa per lâapertura della procedura, ha accolto il ricorso del beneficiario).
Vi è, inoltre, unâaltra norma da cui si evince lâautonoma legittimazione processuale del beneficiario a promuovere i ricorsi nellâambito di una amministrazione di sostegno e ad impugnare i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare.
Si tratta dellâart. 411 c.c., comma 4, che dispone che âil giudice tutelare, nel provvedimento con cui nomina lâamministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per lâinterdetto o per lâinabilitato, si estendano al beneficiario dellâamministrazione di sostegno, avuto riguardo allâinteresse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamenteâ. Dunque, il beneficiario può presentare ricorso ex art. 411 c.c. anche âsuccessivamenteâ al provvedimento con cui il giudice tutelare nomina lâamministratore di sostegnoâ e può farlo âdirettamenteâ, quindi senza dover essere assistito o autorizzato.
Dâaltra parte, che il beneficiario possa impugnare direttamente i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare senza lâautorizzazione di costui trova la propria giustificazione in una sorta di evidente conflitto di interessi in cui si troverebbe, diversamente, lo stesso giudice Tutelare, che sarebbe chiamato valutare lâimpugnabilitĂ di provvedimenti dallo stesso emessi.
Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5380






