Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6518
Con il decreto di nomina dellâamministratore di sostegno, il giudice tutelare decide se vi siano atti, e quali essi siano, che lâamministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405 c.c., comma 4, n. 3), attribuendo allâamministratore il potere rappresentativo degli interessi del beneficiario, in quanto persona che non è capace di gestirli autonomamente.
Trattasi di un istituto duttile, che va calibrato sullâinteresse dellâassistito. La rappresentanza sostanziale conferita allâamministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nel senso che lâamministratore di sostegno ha anche, in virtĂš del disposto dellâart. 75 c.p.c., comma 2, il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo.
In relazione agli atti che lâamministratore di sostegno è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario, questâultimo non può stare in giudizio se non rappresentato dallâamministratore. Nel caso in cui lâincarico di amministratore di sostegno sia stato conferito ad un avvocato, questi potrĂ essere autorizzato a stare in giudizio personalmente ai sensi dellâart. 86 c.p.c..
Nella fattispecie è stato ritenuto che nel giudizio di revisione delle condizioni economiche di divorzio, lâex coniuge invalido al 100% potesse essere validamente rappresentato dallâamministratore di sostegno, non essendo in discussione diritti personalissimi.
Ai sensi dellâart. 411 c.c., allâamministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibile, la disposizione di cui allâart. 374 c.c., n. 5, che prevede che il tutore non possa, senza autorizzazione del giudice tutelare, promuovere giudizi.
Tale previsione è, con orientamento consolidato, intesa come non operante nelle ipotesi di difesa passiva allâaltrui iniziativa giudiziaria, in vista della conservazione dellâinteresse del rappresentato (Cass. 1417/1975; Cass. 1707/1981; Cass. 722/1989; Cass. 7068/2009; Cass. 19499/2015).
Inoltre nella specie fattispecie lâamministratore di sostegno si era comunque fatto rilasciare, prima di costituirsi in giudizio, per resistere allâaltrui pretesa, lâautorizzazione dal giudice tutelare.
Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6518






