TAR Puglia Bari, sez. I, 23 gennaio 2009, n. 121
Il combinato disposto degli articoli 13 e 18 Legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) consente, alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Cfr. Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3361) sussiste la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste, come sopra individuate, quando oggetto di ricorso sia un provvedimento riguardante la realizzazione di opere su di un’area già formalmente qualificata in sede amministrativa come avente un particolare pregio paesistico-ambientale.
Nella fattispecie concreta sottoposta all’esame del TAR barese la legittimazione a ricorrere è stata riconosciuta in ordine ad un intervento incidente su di un’area compresa in zona assoggettata a vincolo paesaggistico (a norma delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985), vincolo storico ambientale (ex lege n. 1089 del 1939), vincolo idrogeologico e vincolo faunistico (L.R. n. 10 del 1984).
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
TAR Puglia Bari, sez. I, 23 gennaio 2009, n. 121






